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La normativa sulla risoluzione delle crisi bancarie: che cos’è il Bail-in?

 

Dal 1° gennaio è pienamente applicabile la Direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive), recepita in Italia dai D.lgs. n. 180 e 181 del 16 novembre 2015. La normativa introduce nuove regole volte a prevenire e gestire le crisi di banche e imprese di investimento.

Le nuove regole introducono una serie di misure che hanno lo scopo di rendere più difficile e raro il manifestarsi di nuove crisi e, al contempo, intendono gestire le eventuali crisi utilizzando risorse private - presenti all’interno della banca stessa - in modo da evitare che il costo dei salvataggi gravi sui contribuenti e sul deficit pubblico.

Se, nonostante il rafforzamento dell’attività preventiva di vigilanza si dovesse manifestare la crisi di una banca, le Autorità di Risoluzione (in Italia, Banca d’Italia) potranno avviare la procedura di Risoluzione ed applicare una serie di misure, tra le quali il cosiddetto Bail-in. Con il Bail-in gli azionisti ed i creditori della banca possono essere chiamati a contribuire con i propri fondi all’assorbimento delle perdite, secondo una precisa gerarchia.

Il Bail-in nel dettaglio


Per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in misura sufficiente a risolvere la crisi e a mantenere la fiducia del mercato, il salvataggio non avverrà più - come in passato - con i soldi dello stato (le tasse dei contribuenti) e/o delle banche centrali (Bail-out), ma con il denaro reperito all’interno dell’istituto stesso attraverso la riduzione parziale o totale - quindi fino anche all’azzeramento - delle azioni e di altri crediti, o la conversione di tali crediti in azioni (come nel caso di obbligazioni subordinate).

Inoltre, le Autorità avranno il potere di modificare la scadenza delle obbligazioni, l’importo degli interessi pagabili e/o la data a partire dalla quale tali interessi diventano esigibili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

In ogni caso, azionisti e creditori non potranno subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero in caso di liquidazione della banca secondo le procedure ordinarie.

Il Bail-in si applica anche agli strumenti finanziari già in possesso dei clienti prima del 1° gennaio 2016.

Cosa rischiano i risparmiatori in caso di Bail-in?

 

Con l’applicazione del Bail-in le perdite vengono assorbite secondo un ordine gerarchico: i titolari di investimenti in strumenti finanziari maggiormente rischiosi sostengono le eventuali perdite o la conversione in azioni prima di altri soggetti. I depositi (conti deposito, anche vincolati, libretti di risparmio, certificati di deposito nominativi e assegni circolari) e le giacenze in conto corrente fino a 100.000 Euro continuano ad essere protetti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al quale aderiscono tutte le banche operanti in Italia.

L’ordine gerarchico
Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa a quella successiva, in base al seguente ordine di priorità:

 

  1. Azionisti (azioni bancarie ordinarie) e detentori di altri titoli di capitale (azioni di risparmio, obbligazioni convertibili, etc.)

  2. Creditori subordinati senza garanzia (obbligazioni subordinate)

  3. Creditori chirografari (obbligazioni bancarie non garantite ed altre passività ammissibili)

  4. Persone fisiche e piccole/medie imprese titolari di depositi di importo superiore a 100.000 Euro

  5. Fondo di Garanzia dei Depositi, che risponde per i depositanti

Quali sono gli strumenti finanziari esclusi dal Bail-in?


Sono esclusi dal meccanismo del Bail-in e non possono quindi essere né svalutati né convertiti in capitale i seguenti strumenti finanziari:

  • depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi (di importo fino a 100.000 Euro a banca per ogni singolo depositante o fino a 200.000 Euro se il conto è cointestato)
  • obbligazioni bancarie garantite (es. i covered bond)
  • titoli presenti in un deposito titoli (se non sono stati emessi dalla banca coinvolta nel Bail-in)
  • disponibilità custodite presso la banca (es. il contenuto delle cassette di sicurezza)
  • debiti della banca verso dipendenti, fornitori, fisco ed enti previdenziali (retribuzioni, prestazioni pensionistiche e servizi essenziali per il funzionamento della banca)
  • investimenti in fondi, Sicav e prodotti finanziari-assicurativi

Per ulteriori informazioni consulta:

Banca d'Italia - Che cosa cambia nella gestione delle crisi bancarie
ABI - “In altre parole…Tu e il Bail-in