Sospensione rate finanziamenti e mutui, revoca e proroga affidamenti per PMI
MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E AI LAVORATORI AUTONOMI TITOLARI DI PARTITA IVA COLPITI DALL'EPIDEMIA COVID-19
Le disposizioni contenute nella Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021) hanno previsto la proroga fino al 30 giugno 2021 delle misure di sostegno alle attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19, disposte dall’art. 56 del Decreto Cura Italia (d.l. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, pubblicata in G.U. n. 110 del 29 aprile 2020). Tali misure hanno ad oggetto in particolare:
- la sospensione fino al 30 giugno 2021 dei pagamenti delle rate dei finanziamenti e dei mutui in scadenza prima di tale data;
- limiti alla revoca degli affidamenti fino al 30 giugno 2021;
- la proroga dei prestiti non rateali (affidamenti) con scadenza contrattuale prima del 30 giugno 2021.
Per i soggetti che risultano già beneficiari di una delle suddette misure di sostegno previste dal Decreto Cura Italia, la Legge di Bilancio ha previsto che la proroga al 30 giugno 2021 operi in automatico, senza alcuna formalità.

Destinatari
I destinatari delle suddette misure sono le micro, piccole e medie Imprese, compresi i lavoratori autonomi titolari di partita IVA e i liberi professionisti, con sede in Italia che abbiano subito in via temporanea carenze di liquidità in conseguenza all’epidemia da COVID-19. In particolare, le PMI interessate dal presente provvedimento, di cui alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE, sono le imprese con meno di 250 dipendenti, con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43milioni di euro.
Sospensione delle rate del finanziamento e del mutuo
Per i mutui e i finanziamenti a rimborso rateale concessi alle suddette imprese, la sospensione può riguardare l’intera rata o la sola quota capitale e il pagamento delle rate in scadenza prima del 30/06/2021 è sospeso sino a tale data.
Il piano di rimborso delle rate oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.
È facoltà delle imprese poter richiedere la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale.
