Sospensione rate finanziamenti e mutui, revoca e proroga affidamenti per PMI
MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E AI LAVORATORI AUTONOMI TITOLARI DI PARTITA IVA COLPITI DALL'EPIDEMIA COVID-19
Il Decreto Sostegni bis ha concesso alle imprese di aderire, previa comunicazione alla Banca, alla proroga fino al 31 dicembre 2021 delle misure di sostegno alle attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19, disposte dall’art. 56 del Decreto Cura Italia così come convertito in Legge n. 27/2020.
La proroga, rivolta ai soggetti che risultavano già beneficiari delle suddette misure, opera limitatamente alla sola quota capitale (ove applicabile) e ha ad oggetto in particolare:
- la sospensione fino al 31 dicembre 2021 dei pagamenti delle rate dei finanziamenti e dei mutui in scadenza prima di tale data;
- limiti alla revoca degli affidamenti fino al 31 dicembre 2021;
- la proroga dei prestiti non rateali (affidamenti) con scadenza contrattuale prima del 31 dicembre 2021.
Si ricorda che da legge era possibile inviare alla Banca la comunicazione di adesione alla proroga entro il 15 giugno 2021.

Destinatari
I destinatari delle suddette misure sono le micro, piccole e medie imprese, compresi i lavoratori autonomi titolari di partita IVA e i liberi professionisti, con sede in Italia che abbiano subito in via temporanea carenze di liquidità in conseguenza all'epidemia da COVID-19. In particolare, le PMI interessate dal presente provvedimento, di cui alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE, sono le imprese con meno di 250 dipendenti, con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
Sospensione delle rate del finanziamento e del mutuo
Per le imprese già ammesse al suddetto beneficio che hanno aderito alla proroga disposta dal Decreto Sostegni bis, il termine accordato per la sospensione delle rate è fino al 31 dicembre 2021, solo per la quota capitale (ove applicabile). Il piano di rimborso delle rate oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.
