Diventa Cliente




Modalità risparmio energetico


Questa schermata riduce il consumo di energia del monitor quando non sei attivo sul nostro sito.
Per riprendere la navigazione è sufficiente muovere il mouse.

Sospensione quota capitale finanziamenti

 

Moratoria ABI - Accordo in tema di sospensione mutui garantiti da ipoteca su immobili e dei finanziamenti chirografari a rimborso rateale

 

CheBanca!, in adesione all’accordo tra ABI e le Associazioni dei consumatori sottoscritto il 16 dicembre 2020, concede  la possibilità  di richiedere la sospensione della sola quota capitale, fino a 9 mesi, delle rate dei mutui e dei finanziamenti a rimborso rateale. L’iniziativa amplia i sostegni economici a famiglie, partite IVA e professionisti danneggiati dall’emergenza Covid-19.

 

I destinatari della misura sono le persone fisiche con finanziamenti chirografari a rimborso rateale e con mutui garantiti da ipoteche su immobili, erogati per finalità diverse dall’acquisto della prima casa o che, pur essendo connessi a tale acquisto, non presentano le caratteristiche idonee all'accesso del Fondo di Solidarietà per i Mutui sulla prima casa gestito da Consap S.p.A. (per maggiori informazioni sul Fondo di Solidarietà, clicca qui).

Sospensione quota capitale mutui finanziamenti chebanca!

Destinatari

 

Le fattispecie previste per la richiesta di sospensione sono le seguenti:

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato (esclusi i casi di risoluzione consensuale, risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, dimissioni del lavoratore non per giusta causa);
  • perdita del lavoro basato su rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione coordinata continuativa, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato (esclusi i casi di risoluzione consensuale, recesso datoriale per giusta causa, recesso del lavoratore);
  • sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito, sulla scorta di quanto previsto dall’art. 1 comma 1, del D.M. 25 marzo 2020;
  • decesso o insorgenza di condizioni di non autosufficienza;
  • lavoratori autonomi e liberi professionisti, che abbiano registrato una riduzione del fatturato - in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data - superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.

Presupposti di accesso e documenti necessari

 

Per i presupposti di accesso e la documentazione necessaria per presentare la richiesta di sospensione, consulta l’Avviso dedicato: clicca qui.

Modalità di invio della richiesta

 

Al fine di beneficiare della misura, il cliente – se in possesso dei requisiti necessari – deve aver inviato la richiesta di sospensione corredata da tutta la documentazione necessaria all’indirizzo email fondosolidarieta@chebanca.it, entro e non oltre il 31 marzo 2021. Il modulo di richiesta è disponibile qui.

Modalità di applicazione, costi ed effetti della sospensione

 

La sospensione potrà essere accordata per una durata complessiva non superiore a 9 mesi, anche a coloro che abbiano già usufruito di una sospensione, purché la somma della durata dei periodi delle sospensioni complessivamente non sia superiore a 9 mesi.


Durante il periodo di sospensione, sarai tenuto a corrispondere rate di soli interessi alle scadenze pattuite; tali quote interessi vengono calcolate applicando il tasso contrattualmente previsto al debito residuo al momento della sospensione (il capitale residuo non decrementerà durante il periodo di sospensione). La sospensione delle quote capitale delle rate comporterà un allungamento della durata del finanziamento per un periodo pari alla durata della sospensione, anche superiore alla durata massima prevista contrattualmente. Nel periodo di sospensione non sarà applicata nessuna commissione o interessi di mora, salvo nei casi di mancato pagamento durante la sospensione della quota interessi alle scadenze originarie ove previsto contrattualmente. Al termine della sospensione, il cliente sarà tenuto a corrispondere rate composte da capitale ed interessi, calcolati sul capitale residuo al momento della sospensione ed al tasso contrattualmente previsto.


Si precisa inoltre che la ripresa dell’ammortamento potrà avvenire:

  • in qualsiasi momento prima del termine del periodo di sospensione accordato, dietro richiesta di riavvio del piano di ammortamento da parte del cliente;
  • al termine del periodo di sospensione accordato.