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Sospensione rata Mutui Prima Casa

 

Il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (di seguito "Fondo di Solidarietà"), gestito da Consap S.p.A. (di seguito "Consap"), consente ai titolari di un mutuo contratto per l'acquisito della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate, fino a 18 mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare.

Accesso al Fondo di Solidarietà


 

L'accesso al Fondo di Solidarietà, istituito con Legge n. 244 del 24/12/2007 s.m.i., è possibile in caso di:

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
  • cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.);
  • morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%.

 

Per far fronte all'emergenza Covid-19, sono state introdotte alcune misure che hanno ampliato le possibilità di accesso al Fondo.

L'art. 26 del D.L. n. 9/2020 (art. 26), recepito nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020 che converte il D.L. 18/2020, ha esteso l’intervento del Fondo di Solidarietà introducendo un’ulteriore casistica:

  • sospensione del lavoro o riduzione dell'orario di lavoro (almeno pari al 20% dell'orario complessivo) per un periodo di almeno 30 giorni consecutivi.

 

Solo per questa casistica, la sospensione delle rate del mutuo può essere concessa per una durata massima complessiva non superiore a:

  • 6 mesi, in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro compresa tra 30 e 150 giorni lavorativi consecutivi;

  • 12 mesi, in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;

  • 18 mesi, in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi.

Il legislatore, visto il protrarsi dell’emergenza sanitaria, ha deciso di reintrodurre gli interventi del Decreto Cura Italia e, con legge n. 234/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2022), ne ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2022, estendendo nuovamente l’intervento del Fondo di Solidarietà anche a:

  • lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e soggetti di cui all’articolo 2083 del Codice Civile che autocertifichino di aver registrato un calo del proprio fatturato, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus;
  • cooperative edilizie a proprietà indivisa.

Presupposti di accesso

 

Per presentare domanda di accesso al Fondo di Solidarietà, è necessario che il mutuo per cui si richiede la sospensione delle rate:

  • sia stato contratto per l’acquisto della prima casa e sia di importo non superiore a 400.000 euro (disposizione valida fino al 31 dicembre 2022). Dopo tale data, saranno ammessi solo i mutui di importo non superiore ai 250.000 euro;
  • non abbia già fruito di 18 mesi di sospensione o di 2 periodi di sospensione. Si possono usufruire di più di 2 periodi solo se la sospensione riguarda l’ipotesi di sospensione/riduzione del lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi.
  • sia in ammortamento da più di 12 mesi. 

 

Inoltre, fino al 31 dicembre 2022, sono ammissibili anche i mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, da almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate.

 

Per ulteriori informazioni, ti invitiamo a consultare le domande frequenti (FAQ) sul Fondo di Solidarietà disponibili sul sito di Consap: clicca qui.

Documentazione necessaria

 

La documentazione da presentare, per tutte le casistiche ammesse al Fondo di Solidarietà, include:

  • modulo di richiesta Consap (disponibile qui);
  • documento d’identità (carta d’identità o passaporto del richiedente);

 

La documentazione necessaria per le singole fattispecie di sospensione è indicata sul sito www.consap.it.

Modalità di richiesta



Per consultare maggiori informazioni sull'accesso al Fondo e scaricare il modulo di domanda pubblicato da Consap, clicca qui.

Puoi inoltrarci la tua domanda di accesso al Fondo compilando il modulo in ogni sua parte e inviandolo insieme a tutta la documentazione necessaria all'indirizzo email fondosolidarieta@chebanca.it.

Una volta ricevuta la richiesta completa di tutti i documenti necessari, la trasmetteremo a Consap entro 10 giorni solari consecutivi. Consap s’impegna a comunicare a CheBanca! l’esito dell’istruttoria entro i successivi 20 giorni; in caso di mancata comunicazione da parte di Consap, l’esito sarà da considerarsi positivo. Una volta ricevuto, l’esito ti verrà comunicato via email da CheBanca! entro 5 giorni lavorativi.

Modalità di applicazione della sospensione

 

Per le domande di sospensione pervenute a seguito della verifica della completezza e della regolarità formale, CheBanca! invierà la documentazione necessaria a Consap. Ricevuto l’esito dell’istruttoria da parte di Consap, CheBanca! comunicherà l’esito tramite email al richiedente e in caso di esito positivo comunicherà altresì la data di decorrenza della sospensione.

Per saperne di più

 

Ti invitiamo a consultare le domande frequenti disponibili sul sito Consap (clicca qui) e l'Avviso di seguito riportato, che raccoglie tutte le informazioni per inviarci correttamente la richiesta di sospensione.


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